Bonus edilizi, cosa cambierà nel 2024? Ecco cosa c'è da sapere
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Direttore: Alessandro Plateroti

Bonus edilizi, cosa cambierà nel 2024? Ecco cosa c’è da sapere

casa ristrutturazione

La guida alle detrazioni edilizie per il 2024: mutano solo Superbonus e Bonus mobili, le altre agevolazioni restano invariate.

Tra le novità della nuova Legge di Bilancio, si torna a parlare anche per il 2024 dei bonus edilizi. Buone notizie, quindi, per chi ha intenzione di ristrutturare o migliorare il proprio immobile, con la proroga dell’agevolazione. Tuttavia, qualcosa cambierà il prossimo anno: andiamo per gradi per capire di cosa si tratta.

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Cosa cambia con la Manovra?

Mentre nel 2024 cambieranno Superbonus e Bonus mobili, a restare invariate saranno le altre agevolazioni attualmente in vigore. Sulla base delle ultime novità annunciate dal Governo, mentre l’aliquota di detrazione della prima misura scende al 70%, per il Bonus Arredi e grandi elettrodomestici il tetto di spesa agevolata a 5mila euro.

Mantengono gli stessi requisiti, invece, Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Bonus Barriere Architettoniche, Bonus Verde e Sismabonus.

Bonus edilizi, riproposti per il 2024

Rispolveriamo i bonus edilizi che resteranno immutati anche il prossimo anno. Innanzitutto, partiamo con il Bonus Ristrutturazioni, al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro con detrazione in dieci quote annuali di pari importo.

Resta anche l’Ecobonus al 50 o 65%, suddiviso in dieci rate annuali dello stesso importo, con importo massimo di detrazione a seconda della tipologia dei lavori, ovvero: 100mila euro per la riqualificazione energetica di edifici esistenti; 60mila euro per interventi su involucro di edifici esistenti; 60mila euro per i pannelli solari per la produzione di acqua calda; 30mila euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione.

Abbiamo poi il Bonus Verde al 36% su un tetto di spesa di 5mila euro, con ripartizione in dieci quote annuali, e il Sismabonus: al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro; al 70% per le singole unità immobiliari; al 75% per le parti comuni dei condomini se si passa a una classe di rischio inferiore; all’80 e 85% rispettivamente per singoli appartamenti o lavori condominiali, con passaggio di due classi di rischio inferiori.

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ultimo aggiornamento: 25 Ottobre 2023 16:05

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